

La scorsa volta avevamo parlato della situazione attuale delle startup in Italia, da cui era emersa la presenza all’interno del Registro delle Startup innovative di imprese che di innovativo e/o digitale avevano poco.
Oggi, cercheremo di far emergere quali differenze esistono tra la normativa delle Startup e quella delle PMI innovative e, simmetricamente, quali punti le accomunino. Esamineremo più nello specifico le normative di riferimento, i requisiti costitutivi della fattispecie e le misure di sostegno.
Disciplina di riferimento
Il primo fattore da considerare è appunto la differenza delle fonti normative:
Per le Startup innovative, il testo di riferimento è il DL 18 Ottobre 2012, n. 179, detto anche “Decreto Crescita 2.0”, convertito con modificazione dalla Legge n. 221 del 17 Dicembre 2012.
Per le PMI innovative invece è il DL 24 Gennaio 2015, n. 3, conosciuto come “Investment Compact”, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Marzo 2015, n. 33 e alla Raccomandazione del 6 Maggio 2003, n. 2003/361/CE. Data l’affinità con il campo delle startup, il testo rimanda espressamente anche al DL 18 Ottobre 2012, n. 179.
Requisiti
Per quanto riguarda le Startup innovative, i requisiti sono contenuti nell’art. 25, commi 2 e 3 del DL 179/2012, ossia il testo di riferimento. Per le PMI innovative invece, si rimanda all’art. 4 comma 1 del DL 3/2015, anche in questo caso il testo regolatore.
Per un veloce confronto dei requisiti, riportiamo la tabella proposta dal sito del Registro delle Imprese:
Requisiti |
Startup innovative |
PMI innovative |
Società di capitali (forma cooperativa compresa) |
Si |
Si |
Non quotata |
Si |
Si |
Residente in Italia o in Paese UE ma con sede o filiale in Italia |
Si |
Si |
Delimitazioni temporali | Nuova o attiva da meno di 5 anni + regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall’entrata in vigore del DL 179/2012 |
Non ci sono delimitazioni temporali, ma dev’essere in possesso di almeno un bilancio certificato, quindi non si applica a società nuove |
Delimitazioni dimensionali |
< 5 milioni di fatturato annuo |
Pmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni) |
Divieto di distribuzione degli utili |
Si |
No |
Delimitazioni nell’oggetto sociale |
Deve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico |
No |
Criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica | Almeno 1 su 3 di:
|
Almeno 2 su 3 di:
|
Proseguendo la lettura dell’art. 25 del DL 179/2012, il comma 3 prevede un regime speciale per tutte le startup costituitesi prima dell’entrata in vigore del decreto. Queste le durate previste:
Data di costituzione dell’impresa (intervalli compresi tra) | Durata massima di applicazione della disciplina |
20 ottobre 2010 – 18 dicembre 2012 | 4 anni (fino al 18 dicembre 2016) |
20 ottobre 2009 – 19 ottobre 2010 | 3 anni (fino al 18 dicembre 2015) |
20 ottobre 2008 – 19 ottobre 2009 | 2 anni (fino al 18 dicembre 2014) |
Misure di sostegno (benefici)
Sia per le startup che per le PMI innovative, l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese costituisce la condizione fondamentale per poter beneficiare delle misure di sostegno. Tale iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti previsti dalla normativa, prodotta dal proprio legale rappresentante.
Ci sono alcune affinità normative, notiamo infatti come la disciplina delle PMI innovative rimandi espressamente al DL 179/2012 (ricordiamo essere il testo regolatore della fattispecie delle startup) per le relative misure di sostegno. Ritroviamo infatti 6 agevolazioni identiche nella forma e nel contenuto e altre 2 simili, che si differenziano in alcuni aspetti intrinsecamente connessi alle due differenti fattispecie giuridiche esaminate:
Misure di sostegno |
Startup innovativa |
PMI innovativa |
Esonero da imposte di bollo |
Uguale |
Uguale |
Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici |
Uguale |
Uguale |
Facilitazioni nel ripianamento delle perdite |
Uguale |
Uguale |
Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo |
Uguale |
Uguale |
Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese |
Uguale |
Uguale |
Equity crowdfunding |
Uguale |
Uguale |
Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale |
Simile (vedi differenze sotto) |
Simile (vedi differenze sotto) |
Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE |
Simile, per l’elenco di agevolazioni previste. Si aggiunge la “Carta Servizi Startup”. |
Simile, per l’elenco di agevolazioni previste. |
Spieghiamo dunque quali benefici apportano queste misure di sostegno e, per le ultime due, in quali punti differiscano.
- Esonero da imposte di bollo. Le startup e le PMI non devono pagare l’imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese.
- Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici. L’atto costitutivo delle due tipologie di impresa, se create in forma di S.r.l. (Società a responsabilità limitata), può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.
- Facilitazioni nel ripianamento delle perdite. In caso di perdite sistematiche, le imprese in questione godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo.
- Inapplicabilità della disciplina delle società di comodo. Startup e PMI non sono tenute ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
- Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese. Fondo governativo al quale le startup e le PMI innovative hanno accesso in modo semplificato, diretto e gratuito, che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Prevede una garanzia fino all’80% del credito erogato, per un massimo di 2,5 milioni di euro; i criteri di accesso sono estremamente semplificati e l’istruttoria beneficia di un canale prioritario.
- Equity crowdfunding. È prevista la possibilità di avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati dalla Consob.
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale. I collaboratori dell’impresa possono essere remunerati con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), mentre i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. La misura di sostegno a questo punto si differenzia, perché per le startup è previsto che ai soggetti percipienti si applichi l’irrilevanza fiscale e contributiva delle assegnazioni considerate, mentre alle PMI le assegnazioni, benchè non rientrino nel reddito imponibile, sono soggette solo a tassazione sul capital gain.
- Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione da parte dell’Agenzia ICE. Comprende l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e infine l’attività volta a favorire l’incontro delle startup e PMI innovative con investitori potenziali (il testo prosegue, per quanto riguarda le Startup innovative, così: per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione). L’agevolazione prevede un ulteriore punto a favore delle startup, alle quali viene messa a disposizione una “Carta Servizi Startup”, che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia.
Andiamo ora a vedere quali sono invece le misure di sostegno caratteristiche delle due tipologie di impresa.
Misure di sostegno Startup innovative
- Esonero da diritti camerali: non devono pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio.
- Disciplina del lavoro tagliata su misura: la startup potrà assumere con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 senza i vincoli previsti per le altre società. All’interno di questo arco di tempo, i contratti possono essere di breve durata e rinnovati più volte. Inoltre, scaduti i 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta per un periodo massimo di 12 mesi. Dopo questo periodo (complessivamente 48 mesi), il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato.
- Facoltà di remunerazione flessibile: la retribuzione minima è quella garantita dal tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo di lavoro applicabile.
- Incentivi fiscali per investimenti in startup: per le persone fisiche detrazioni IRPEF 19%, per le persone giuridiche deduzioni imponibile IRES 20% per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Sono previsti benefici fiscali maggiori se le startup interessate sono a vocazione sociale o sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad altro valore tecnologico in ambito energetico: rispettivamente, detrazioni IRPEF al 25% e deduzioni IRES al 27%.
- Fail-fast: la startup gode di procedure che rendono più rapido e meno gravoso il procedimento liquidatorio.
Misure di sostegno PMI innovative
- Incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale. Per le persone fisiche sono previste detrazioni IRPEF del 19% dell’investimento fino ad un massimo investito pari a 500mila euro; per le persone giuridiche invece una deduzione dall’imponibile IRES del 20% dell’investimento fino ad un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa.
Per le PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni, tali incentivi si applicano solo se l’impresa è in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi di tipo nuovo o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato (prendendo tale definizione in modo un po’ più largo, potremmo definirla disruptive).
Alla luce dei fatti, possiamo affermare che le differenze normative sono davvero sottili, dal momento che si basano su singoli aspetti legati alla modalità di operato (vedi ad esempio la disciplina del lavoro dedicata o le procedure fallimentari semplificate per le startup). Abbiamo dunque una somiglianza, circostanza questa riconoscuta anche dal legislatore stesso, grazie infatti alla previsione di far convertire tutte le startup che hanno perso uno dei requisiti costitutivi della fattispecie, ma che mantengono i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, di confluire in tale categoria mantenendo senza soluzione di continuità le agevolazioni previste dalle norme. Bisognerà però inserire nel testo i motivi che hanno comportato il passaggio da startup a PMI innovativa.
Per concludere, riportiamo una piccola provocazione detta da Alberto Onetti, presidente della fondazione Mind the Bridge, secondo il quale troppa attenzione posta alle startup porta a dimenticare la capacità di innovazione delle piccole e medie imprese.
E tu cosa ne pensi?